La donazione è un atto giuridico normato dal Codice Civile che prevede l’attribuzione volontaria di un bene o di un patrimonio ad un soggetto terzo. Necessita la sottoscrizione di un contratto e deve rispettare alcune caratteristiche: ecco quali e come procedere per effettuarla
La donazione è un contratto definito e regolato giuridicamente dal Codice Civile. Ha origine antiche, e consiste in sostanza nell’attribuzione volontaria e a titolo gratuito di un patrimonio o di un oggetto, beni mobili o immobili, ad un altro soggetto. Pensiamo, ad esempio, alla donazione di una casa o di un terreno dal nonno al nipote o da un genitore al figlio. Ma anche alle donazioni a Onlus, ONG, istituti di ricerca e di cura (che consentono inoltre di accedere a vantaggiose agevolazioni fiscali).
Luigino Bruni, docente di Economia politica all’Università Lumsa di Roma e cofondatore della Scuola di Economia Civile, definisce il dono come “il luogo della libertà, la dimensione della persona che si attiva quando ci sentiamo veramente liberi di fare e di dare tutto”. Dal punto di vista giuridico la donazione prevede innanzitutto l’intenzionalità da entrambe le parti coinvolte: in altre parole, non si può fare un’erogazione liberale a qualcuno che non voglia riceverla o non lo dichiari esplicitamente. Vediamo dunque come funziona il contratto di donazione e come farlo.
Cosa comporta un atto di donazione?
La donazione viene definita dall’articolo 769 del Codice Civile come “Il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. Che cosa significa? Vediamo gli elementi fondamentali di questa definizione. Il primo è lo spirito di liberalità, ovvero l’atto volontario del donare ad altri, privandosi di un bene senza altri scopi. L’arricchimento del donatario, infatti, ovvero di chi riceve i beni donati, è il secondo elemento chiave. L’obbligazione, infine, è l’atto giuridico che lega le due parti. Elemento essenziale di ogni erogazione liberale è la forma del contratto, che dev’essere sottoscritto in presenza di un notaio per atto pubblico e di due testimoni.
Effetti della donazione
La causa del contratto di donazione si presta a numerose circostanze, dal momento che prevede anche l’inserimento di particolari clausole. Tra le più comuni c’è ad esempio quella di un immobile con riserva di usufrutto per chi dona. La donazione, inoltre, può essere revocata in alcuni casi. In particolare, la donazione fatta viene annullata per ingratitudine del donatario, ovvero se chi la riceve si comporta negativamente nei confronti di chi la esegue o del suo patrimonio. Ma anche per “sopravvenienza di figli”: ovvero, se chi dona ha un figlio o scopre di averne anche in seguito alla donazione. La legge, infatti, tutela alcuni familiari stretti (legittimari), ai quali deve essere riservata una quota di eredità (legittima) andando anche contro la volontà espressa dal defunto in merito a una donazione. I legittimari possono però rinunciare a questo diritto.
Chi può fare una donazione?
Chiunque può sottoscrivere una donazione, esclusi coloro che “non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni”. Inoltre, la donazione fatta da “persona incapace di intendere o di volere” al momento della sottoscrizione del contratto può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. Il minore e l’inabilitato possono donare ma “solo in sede di convenzioni matrimoniali”. Anche le persone giuridiche possono effettuare una donazione, purché tale possibilità sia riconosciuta nel loro statuto o nell’atto costitutivo. Ma che cosa si può donare? Anche in questo caso, la risposta è ampia: praticamente ogni cosa che appartenga al patrimonio del donante. Nello specifico, tutti i beni presenti del donante, mentre se si riferisce ad un bene futuro, ex art 771 c.c. la donazione è nulla. Non è inoltre ammissibile la donazione di beni altrui.
Quali tipi di donazioni esistono?
Esistono diverse tipologie di donazione. Nella donazione rimuneratoria viene messo in luce il comportamento del donatario, tale da spingere il donatore all’attribuzione patrimoniale. Si parla sempre di libera scelta: ad esempio, quando qualcuno viene salvato da una persona e vuole ricompensarla in qualche modo. Ma anche nel caso di donazioni ad associazioni o enti che si distinguono per un’azione meritevole o per obiettivi che il donatore condivide. La donazione può essere poi “obnuziale”, ovvero siglata tra due sposi, in favore di uno dei due o dei figli, oppure “modale”, quando il donatario è tenuto all’adempimento di un onere. Infine, si dice condizionata quando è legata ad una condizione particolare.
Donazione indiretta
La donazione può avvenire anche in modo indiretto. Ad esempio, quando si vende un bene ad un costo inferiore rispetto al suo valore. Rientrano in questa categoria anche il pagamento di un debito altrui, l’acquisto di un bene per un’altra persona o devolvere del denaro per acquisire tale bene. Resta sempre valido lo spirito di liberalità, quindi la volontarietà dell’intervento: la donazione deve essere sempre volontaria. Non sono valide invece alcune norme applicate alla donazione diretta. Ad esempio, non è necessaria la forma pubblica.
Quando le donazioni sono tassate?
Chi gode di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta, che varia in base al rapporto tra le parti coinvolte nel contratto. La tassazione è carico del donatario. È il notaio che, al momento della registrazione dell’atto, provvede alla registrazione e al versamento dell’aliquota stabilita. È importante ricordare i casi in cui questa imposta non è richiesta. Sono esclusi infatti Stato, Regioni, Province e Comuni; enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con scopo esclusivo di assistenza, studio, ricerca scientifica o altre finalità di pubblica utilità. Infine, sono escluse Onlus e fondazioni bancarie. In tutti questi casi l’erogazione liberale risulta quindi più vantaggiosa.
Come funziona la donazione di una casa?
La donazione di un bene immobile avviene di solito a livello familiare. E le donazioni tra familiari sono normalmente esenti dalla relativa imposta, avendo una franchigia molto elevata. Inoltre, “il donante che regala un bene immobile non è responsabile dei vizi del bene”. In sostanza, chi dona un immobile ha responsabilità molto minori rispetto ad un contratto di compravendita. Chiaramente, deve sostenere i costi dell’atto notarile. Chi dona un immobile può decidere se donare il diritto di proprietà sul bene o altri diritti reali come il diritto di superficie o l’usufrutto.
Donazioni a Onlus e ad enti del terzo settore: quali vantaggi fiscali si ottengono
Le donazioni alle Onlus prevedono dei vantaggi fiscali. Una persona fisica può infatti detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato (fino a un massimo di 30mila euro). Inoltre, le organizzazioni di volontariato consentono anche di applicare un’ulteriore detrazione del 35% per chi effettua una donazione, sempre entro i 30mila euro. In base alla regolamentazione dell’Agenzia delle Entrate, dunque, anche le erogazioni liberali effettuate tramite la piattaforma di Rete del Dono a favore di una Onlus registrata sul portale possono essere detratte o dedotte.
I vantaggi fiscali variano in base alla natura giuridica dell’organizzazione: consigliamo quindi di verificarla per maggiori approfondimenti in merito. Rete del Dono funge da intermediario e le donazioni sono deducibili o detraibili nella stessa misura in cui lo sarebbero se effettuate direttamente. Ciascun donatore riceverà una mail di conferma contenente un link che permetterà di generare la ricevuta valevole ai fini fiscali, da utilizzare al momento della dichiarazione dei redditi.